E’ di pochi giorni fa la notizia di alcune importanti modifiche al Regolamento regionale 7/2017 in tema di invarianza idraulica ed idrologica. Con la BURL del 03.07.2018 è stato pubblicato il Regolamento regionale 7/2018 che definisce alcune modifiche relativamente alla sospensione dell’applicazione del R.R. 7/2017 alle opere di ampliamento, ristrutturazione edilizia ed urbanistica.
Non sono tenuti all’applicazione del regolamento regionale 7/2017 gli interventi di cui al seguente elenco, per i quali l’istanza di permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività o la comunicazione di inizio lavori asseverata sia presentata in una data tra il 27/5/2018 e il 3/4/2019:
• Ampliamento, così come definito dall’art. 3, comma 1, lettera e.1) del DPR 380/2001;
• Ristrutturazione edilizia, così come definito dall’art. 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001, limitatamente ai casi indicati nell’art. 3 del regolamento regionale 7/2017, e pertanto ai casi in cui sia prevista la “demolizione, totale o parziale fino al piano terra, e ricostruzione indipendentemente dalla modifica o dal mantenimento della superficie edificata preesistente”;
• Ristrutturazione urbanistica, così come definita dall’art. 3, comma 1, lettera f) del DPR 380/2001.
A PARTIRE DAL 4/4/2019, TALI INTERVENTI SARANNO NUOVAMENTE SOTTOPOSTI ALL’OBBLIGO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.
La disapplicazione non riguarda gli interventi di cui al seguente elenco, per i quali il regolamento regionale 7/2017 è comunque applicato a partire dal 28 maggio 2018:
• Nuova costruzione, così come definita dall’art. 3, comma 1, lettera e) del DPR 380/2001, con l’esclusione della fattispecie di ampliamento di cui sopra;
• Nuove infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze e i parcheggi, nonché il riassetto, adeguamento, allargamento di infrastrutture già presenti sul territorio (per riassetto e adeguamento si intendono gli interventi volti alla sostituzione dell’esistente infrastruttura viaria o sua pertinenza o parcheggio; sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria);
• Pavimentazioni e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, così come definiti dall’art. 6, comma 1, lettera e-ter) del DPR 380/2001, qualora tali interventi riducano la permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all’urbanizzazione (unica tipologia di interventi rientranti nell’attività di edilizia libera di cui all’art. 6, comma 1 del DPR 380/2001 che sono tenuti all’applicazione del regolamento regionale 7/2017).
Per maggiore chiarezza si specifica che non ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento regionale 7/2017 gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c) del DPR 380/2001.
LE SCADENZE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI IN CAPO AI COMUNI (DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE E STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO) NON SONO OGGETTO DI PROROGA NÉ DI DISAPPLICAZIONE.
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