Sempre a disposizione. Spesso decisiva. E’ la protezione civile: vediamo cosa cambia nel loro codice…
COSA CAMBIA
Oltre alla normativa di riferimento a livello nazionale, negli ultimi anni sono state introdotte diverse norme, anche a livello regionale, che hanno comportato diverse novità di rilievo al quadro legislativo della Protezione Civile. Di seguito si riportano le principali tematiche modificate ed i rispettivi riferimenti normativi:
1. ALLERTAMENTO RISCHI NATURALI - D.g.r. del 17 dicembre 2015 – n. X/4599.
Il decreto comporta l’aggiornamento e la revisione della direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento per i rischi naturali ai fini di protezione civile. Tale normativa di fatto introduce due principali novità che si ripercuotono sull’attuale pianificazione di emergenza di protezione civile:
• Introduzione di una nuova fase operativa per i Comuni che può scaturire dalle allerte meteo regionali. In precedenza, infatti, con l’emanazione del codice giallo per criticità ordinaria, i Comuni non erano tenuti ad attivare il proprio servizio di protezione civile. Con la nuova normativa invece è necessario introdurre una nuova fase operativa nelle procedure per il rischio idrogeologico ed armonizzare le esistenti alle nuove nomenclature introdotte.
• Rivisitazione completa delle Zone omogenee di allertamento. Modifica delle Zone omogenee di allerta per rischio Idro-Meteo e rischio Neve con cambiamento della definizione geografica delle aree e dei codici identificativi delle stesse. Introduzione di nuove Zone omogenee di “allerta localizzata” per alcuni rischi localizzati. Di conseguenza Regione Lombardia ha cambiato il formato e il metodo di diffusione degli avvisi di criticità.
2. NORMATIVA IN MATERIA DI INCIDENTI RILEVANTI - Lgs. 26 giugno 2015, n. 105
“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”. Il decreto introduce una rivisitazione della classificazione degli impianti a Rischio di Incidente Rilevante con conseguente revisione dei documenti relativi agli scenari incidentali degli impianti.
3. ANTINCENDIO BOSCHIVO - D.g.r. 29 dicembre 2016 – n. X/6093
“Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2017-2019 (legge n. 353/2000)”. L’emanazione della decreto e il pressoché contestuale accorpamento del Corpo Forestale dello Stato con l’Arma dei Carabinieri (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177) e la suddivisione dei compiti istituzionale tra questi ultimi e i Vigili del Fuoco, si sono necessarie delle modifiche nel Piano di Emergenza per quanto riguarda le procedure e gli scenari per il rischio incendi boschivi.
COSA FARE
E’ di fondamentale importanza provvedere alla verifica ed all’aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, che è un obbligo derivante all’art. 12 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 e ribadito anche dalla normativa regionale vigente con la d.g.r. 8/4732 del 2007, che prevede come elementi fondamentali per tenere vivo un piano le fasi di verifica ed aggiornamento del Piano di Protezione Civile.