Ora è legge: gli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti devono predisporre il piano di emergenza.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato nuove disposizioni che interessano gli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti: l’Art. 26-bis del Decreto Legge 01/12/2018 n. 132 (modifiche al Decreto Legge 04/10/2018 n. 113, detto anche “Decreto sicurezza”), ha previsto l’obbligo di predisporre un apposito “piano di emergenza interna” (di seguito PEI) per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, nonché la predisposizione del “piano di emergenza esterna” (di seguito PEE), elaborato dal prefetto d’intesa con le regioni e gli enti interessati sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi.
MA QUALI SONO GLI OBBIETTIVI DEL PEI?
L’obbligo di redigere il PEI, che deve essere aggiornato ogni 3 anni, deriva dalla necessità di disciplinare ipotesi di rischio genericamente individuate, al fine di minimizzare il più possibile i pericoli per la salute umana e per l’ambiente che possono prodursi per effetto delle attività che si svolgono nei diversi impianti di gestione dei rifiuti, oltre ad individuare ipotesi di rischio specificamente individuate essenzialmente con riferimento a parametri quantitativi di sostanze pericolose, al fine di regolare con una disciplina specifica e di particolare rigore i casi in cui i potenziali incidenti sono in grado di arrecare i danni più intensi ed estesi.
Per consentire al prefetto di elaborare il PEE, i gestori devono trasmettere il PEI entro la data del 4 marzo 2019 con le seguenti informazioni:
• Ragione sociale e indirizzo dell’impianto;
• Nominativo e recapiti del gestore dell’impianto e del responsabile per la sicurezza;
• Descrizione dell’attività svolta e dei relativi processi, indicazione del numero degli addetti;
• Elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza in possesso della società;
• Planimetria generale dalla quale risultino l’ubicazione dell’attività, il contesto territoriale circostante, le condizioni di accessibilità all’area e di viabilità;
• Piante in scala adeguata degli edifici e delle aree all’aperto utilizzate per le attività recanti l’indicazione degli elementi caratteristici: layout dell’impianto, con identificazione delle aree di accettazione in ingresso, delle aree di stoccaggio e trattamento e degli impianti tecnici, degli uffici e delle misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica.
• Relazione tecnica contenente almeno i seguenti elementi:
1. quantità e tipologia dei rifiuti gestiti e indicazione della massima capacità di stoccaggio istantanea consentita. Nel caso l’impianto gestisca rifiuti pericolosi, indicare le relative caratteristiche di pericolo e specificare le modalità di gestione adottate;
2. descrizione degli impianti tecnici;
3. descrizione delle misure di sicurezza e protezione adottate, anche in relazione alla gestione dell’impianto.
• Descrizione, dei possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento;
• Descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
• Descrizione delle misure previste per provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente;
• Descrizione delle disposizioni per avvisare tempestivamente, le autorità competenti per gli interventi in caso di emergenza (Vigili del fuoco, Prefettura, ARPA, ecc.).
COSA FARE PUNTO PER PUNTO…
1 – SUBITO: verificare la presenza di un Piano di Emergenza e la data dell’ultimo aggiornamento.
2 – ENTRO IL 4/03/2019: trasmettere il Piano di Emergenza con le informazioni necessarie al prefetto, via PEC.
3 – ENTRO 12 MESI dall’invio, il prefetto predisporrà il PEE.
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Per approfondire leggi la nota ufficiale del Ministero dell’Ambiente e del Territorio.